PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che sono esclusi dall'imposta comunale sugli immobili, con effetto dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, i fabbricati rurali come definiti dall'articolo 9, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni.
      2. Si devono altresì intendere esclusi dall'imposta comunale sugli immobili, con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, i fabbricati appartenenti a cooperative agricole e a loro consorzi, strumentali ad attività di manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli prevalentemente conferiti dai soci.